Igiene Alimenti

 LA Deliberazione di Giunta Regionale n. 1924 del 21.10.2008 ha modificato le procedure relative al rilascio dell'autorizzazione sanitaria ora sostituita dalla DIA (Denuncia Inizio Attivita') 

Chi: Gli operatori del settore alimentare, presentano al Comune la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), utilizzando la specifica modulistica. La DIA e la documentazione allegata devono essere presentate in triplice copia, di cui: - una copia viene trattenuta dal Comune, - una copia viene trasmessa dal Comune al SIAN dell'ASL territorialmente competente, - una copia, riportante data e protocollo di ricevimento del Comune, viene trattenuta dall'operatore del settore alimentare, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell'avvenuta notifica.

Come: .Per quanto attiene alle tipologie di notifica, vengono individuate: 1) la DIA semplice- PRODUZIONE PRIMARIA (Allegato 1), per le attività che, con la precedente normativa nazionale, non erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della Legge 283/62 o ai sensi di altre normative; l'operatore del settore alimentare può iniziare subito l'attività (fatti salvi vincoli temporali, previsti da normative diverse); 2) la DIA differita è ATTIVITA' POST PRIMARIA (Allegato 2), per le attività che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della Legge 283/62 o ai sensi di altre normative (es. R.D. 3298/1928, R.D. 1265/1934, DPR 967/1972, L. 32/1968 e s.m.i., ecc.), compresa la vendita di prodotti ittici. Decorso favorevolmente il termine di 30 giorni dalla data di protocollo del Comune, l'operatore del settore alimentare è legittimato a dare inizio all'attività senza attendere l'emanazione di ulteriori atti (fatti salvi vincoli temporali, previsti da normative diverse). Il Comune, verificata la correttezza formale della dichiarazione e della documentazione, trasmette, nel più breve tempo possibile dal suo ricevimento (anche secondo modalità consolidate), la Dichiarazione di Inizio Attività ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, che effettuano la registrazione, previo eventuale sopralluogo di verifica (nei casi di DIA differita): a seguito della presentazione della DIA (semplice e differita) non è prevista l'emissione di uno specifico atto autorizzativo, ma è necessario che l'impresa alimentare conservi copia della DIA riportante la data e il protocollo di ricevimento. Notifica ai fini della registrazione delle imprese che operano su aree pubbliche Per le attività finalizzate alla vendita su aree pubbliche che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della Legge 283/62 o ai sensi di altre normative, compresa la vendita di prodotti ittici, nonché per tutti i laboratori ed i depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica con DIA deve essere presentata prioritariamente presso il Comune dove ha sede il laboratorio correlato all'attività (qualora esistente) o, in assenza del laboratorio, presso il Comune dove ha sede il deposito correlato all'attività (qualora esistente). In assenza di laboratorio o di deposito correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica sarà presentata presso il Comune dove ha sede legale l'impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale) e riguarderà l'attività esercitata con il negozio mobile o il banco temporaneo. La notifica sarà effettuata con: a) le modalità di DIA differita: - per la vendita di carni fresche, all'interno di negozi mobili; - per la vendita di prodotti ittici, su negozi mobili o su banchi temporanei; - per l'attività di produzione, preparazione e confezionamento di alimenti in genere su negozi mobili (comprese le attività di cottura e frittura); - per i laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di alimenti, funzionalmente correlati alla vendita su aree pubbliche; - per i depositi degli alimenti, funzionalmente correlati alla vendita sulle aree pubbliche, ad eccezione degli ortofrutticoli freschi e dei prodotti confezionati non deperibili; - per l'attività di produzione e preparazione finalizzate alla somministrazione di alimenti; b) con le modalità di DIA semplice in tutti gli altri casi. Ogni impresa che opera su aree pubbliche, contestualmente alla prima registrazione, è tenuta a comunicare al Comune competente sul laboratorio o sul deposito correlati, o in loro assenza, al Comune dove ha sede legale l'impresa, ogni proprio negozio mobile (autobanco) utilizzato per le attività elencate al punto 2a) o per la vendita di alimenti deperibili che abbiano necessità di condizionamento termico per la loro conservazione (utilizzando la specifica modulistica, conforme a quella predisposta con Determinazione della Direzione Sanità dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità). La comunicazione deve essere presentata in triplice copia, di cui: - una copia viene trattenuta dal Comune, - una copia viene trasmessa dal Comune ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente sullo stabilimento, - una copia, riportante data e protocollo di ricevimento del Comune, viene trattenuta dall'operatore del settore alimentare, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell'avvenuta comunicazione. Successivamente alla prima registrazione, l'impresa è tenuta a comunicare con analoga modalità l'acquisto o la cessazione di ogni negozio mobile. Notifica ai fini della registrazione delle imprese di trasporto e comunicazione degli automezzi La notifica ai fini della registrazione, prevista dall'art. 6 del Regolamento CE/852/04, le imprese la cui attività consista nel trasporto per conto terzi di prodotti alimentari e quelle che effettuano attività di noleggio di automezzi adibiti al trasporto di alimenti. Per tali attività, queste imprese sono soggette ad obbligo di notifica ai fini della registrazione con le modalità della DIA semplice. Ogni impresa alimentare che effettua il trasporto di prodotti alimentari, ogni proprio automezzo utilizzato per tali trasporti, contestualmente alla prima registrazione o riconoscimento. Tale obbligo riguarda sia le imprese registrate ai sensi del punto precedente, che quelle diversamente registrate o riconosciute per altre attività, per le quali il trasporto costituisce un'operazione correlata al proprio stabilimento (es. un deposito frigorifero con automezzi per la distribuzione, una macelleria che utilizza un mezzo per trasportare le carni al proprio negozio, ecc). La comunicazione deve essere presentata in triplice copia, di cui: - una copia viene trattenuta dal Comune, - una copia viene trasmessa dal Comune ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente sullo stabilimento, - una copia, riportante data e protocollo di ricevimento del Comune, viene trattenuta dall'operatore del settore alimentare e deve essere conservata sull'automezzo, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell'avvenuta comunicazione. Successivamente alla prima registrazione o riconoscimento, l'impresa è tenuta a comunicare con analoga modalità l'acquisto o la cessazione di ogni automezzo. Gli automezzi (veicoli e cisterne), per i quali è prevista la comunicazione sono: - le cisterne adibite al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli, - i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati, - i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati. I titolari di automezzi già in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del D.P.R. 327/80, non sono tenuti ad effettuare una nuova comunicazione. Sono tuttavia tenuti a comunicare l'eventuale cessazione dell'automezzo (utilizzando la specifica modulistica) Distributori automatici di alimenti e bevande Nel caso di imprese che effettuano la vendita al dettaglio tramite distributori automatici, la notifica ai fini della registrazione deve essere inoltrata prioritariamente al Comune dove ha sede il laboratorio correlato a tale attività (qualora esistente), o in assenza di laboratorio, al Comune dove ha sede il deposito correlato a tale attività (qualora esistente), o in assenza di una di queste strutture, al Comune dove ha sede legale l'impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale). L'operatore del settore alimentare è inoltre tenuto a comunicare ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente, con le modalità attualmente in uso, la localizzazione dei distributori automatici di volta in volta installati. Aggiornamento degli stabilimenti e delle attività soggette a registrazione I titolari di stabilimenti registrati sono tenuti a notificare al Comune, con la stessa procedura per la DIA, la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell'attività, nonché ogni modifica o integrazione significativa della tipologia di attività, delle strutture o del ciclo produttivo; il Comune trasmette la comunicazione ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente sullo stabilimento, per l'aggiornamento dell'anagrafe delle registrazioni. In caso di cessione dell'attività, la notifica è effettuata dal nuovo titolare. Eventuali variazioni soggette a specifica regolamentazione di settore (es. in materia di identificazione e registrazione degli animali), continueranno, qualora previsto, ad essere comunicate direttamente all'ASL territorialmente competente. Per le modifiche o integrazioni significative che ricadono nel campo di applicazione della DIA. Ai fini della presente Deliberazione, i Dipartimenti di Prevenzione della ASL assicurano,nell'ambito della propria organizzazione, il coordinamento tra i Servizi competenti in materia di sicurezza alimentare. 

Quando: La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1924 del 21/10/2008 ha stabilito che la tariffa da versare alla Tesoreria dell ASL per la registrazione di tutte le attività post-primarie è di euro. 25,00. Tale v ersamento potrà essere effettuato presso tutti i centri C.U.P. territoriali di Brindisi comunicando all'operatore il Codice P9008 ed una copia della ricevuta di versamento dovrà essere allegata alla D.I.A.

Ufficio Responsabile dell'istruttoria Servizio Att. Produttive
Responsabile dell'istruttoria LACARBONARA Giuseppe
Email g.lacarbonara@comune.cellinosanmarco.br.it
Ufficio Responsabile dell'adozione Settore VI - Tributi - SUAP - Comunicazione e Innovazione Tecnologica
Responsabile dell'adozione geom. PAGANO Ionni
Tel. 0831615206
Email ionni.pagano@comune.cellinosanmarco.br.it
Soggetto con potere sostitutivo a.s. COSMA TAFURO Rita
Tel. 0831615207
Email protocollo@comune.cellinosanmarco.br.it
Il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato No
 
Ultimo aggiornamento il 2019-03-07 22:30:31


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