Tassa Rifiuti (TARI) 2016

Che cosa è la TARI

La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, commi 639 e ss., decorre dal 01 Gennaio 2014 e sostituisce il prelievo vigente fino al 31 Dicembre 2013 (TARES e T.I.A.). Rappresenta la componente, relativa al servizio rifiuti dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile  alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Presupposto per l’applicazione del tributo

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Si intendono per:

locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;

utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

  1. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  2. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in  via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
  3. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore,  gas,  telefonica  o  informatica  costituisce  presunzione  semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione  di  rifiuti. Per le utenze non domestiche  la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
  4. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
  5. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta )di cui all’Allegato A:
  6. le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o  informatica. 
  7. le  utenze  non  domestiche  momentaneamente  non  attive,  ma  i  cui  locali  non  sono  vuoti (indipendentemente dall’allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).  La  mancata  utilizzazione  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  o l’interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Come si paga la Tassa per l'anno 2016

Per attenuare l'impatto del costo totale della TARI, l' Amministrazione Comunale ha stabilito, per l'anno 2016,  che il versamento potrà essere effettuato in massimo otto (8) rate mensili, di cui n. 7 rate in acconto se l'importo totale supera 250,00 euro - in 5 rate se l'importo è superiore a 150,00 euro e fino a 250,00 euro - in 3 rate se l'importo è inferiore a 150,00 euro, calcolate in base al 90% dell'importo annuo dovuto o versato nell'anno 2015.  Il pagamento del saldo è programmato per il 15 Novembre 2016  e sarà calcolato sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 2016, tenuto conto del Piano Finanziario e delle Tariffe definitive che verranno stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, nonché sulla base di eventuali variazioni che si sono verificate nell'anno 2015 e che si verificheranno durante l’anno 2016 (cessazioni relative all’utenza, modifiche riferite alla composizione del nucleo familiare, ecc.) dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

                Sono rimaste invariate tutte le agevolazioni e riduzioni previste nell'anno 2015 la cui fruizione è subordinata alla presentazione della dichiarazione per l'anno 2016, reperibile sul sito web istituzionale comunale,  con allegata la documentazione prevista dalle norme regolamentari vigenti.

                Pertanto i soggetti beneficiari dovranno produrre la documentazione richiesta entro il 30 Settembre 2016 e reperibile sul sito web del Comune: www.comune.cellinosanmarco.br.it alla Sezione "Tributi - Modulistica". In mancanza della documentazione sarà effettuato il conguaglio, nell’anno 2017,  tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto.

Per offrire un servizio più completo, sono stati inviati i bollettini di conto corrente prestampati con indicazione dell’importo da versare riferito agli immobili  presenti nella banca dati dell’Ufficio Tributi ed indicati nella seconda parte della lettera. Per pagamenti  in modalità diverse si può utilizzare il seguente codice IBAN: IT 75 L 07601 15900 001021521750 - BIC/SWIFT:  BPPIITRRXXX  causale: Tassa Rifiuti anno 2016.

Per qualsiasi variazione intervenuta durante l’anno 2015 e quello in corso o si dovesse riscon­trare qualche inesattezza, occorre segnalarla all’Ufficio Tributi. Se invece il destinatario dell'avviso non fosse più soggetto TARI  è invitato a segnalarlo immediatamente allo stesso Ufficio al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge o dal regolamento comunale.

Si informa, infine,  che nella eventualità vi fossero dei ritardi nella consegna del presente avviso, oltre la scadenza della prima rata, non saranno applicate sanzioni. 

L’Ufficio Tributi è a disposizione dei contribuenti per informazioni e chiarimenti nei seguenti giorni:

Lunedi – Mercoledi e Venerdi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e Giovedi pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,30

Tel. 0831-615215 – Fax 0831-619691 -  email: tributi@comune.cellinosanmarco.br.it -

PEC: tributi.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE : rag. Vincenzo BLASI MARTINA

 


Servizio Tributi e Fiscalità Locale
- Via Napoli, 2 - Tel. 0831.615215

 
 
Ultimo aggiornamento il 2014-04-02 17:07:40
 


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